L’Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali di Palazzo Chigi ha pubblicato una “Tabella delle Iniziative legislative, parlamentari e governative, attinenti il campo della materia ecclesiastica, della libertà religiosa, dei diritti umani, della bioetica e biotecnologie, XVI legislatura” (prontamente recensita dall’OLIR).

Se davvero non avete niente da fare ve ne consiglio la lettura: capirete in che paese viviamo.

Se poi il sabato non passa proprio e avete finito tutte le letture possibili e siete in vena di strane retrospettive su personaggi controversi del nostro paese vi consiglio di cercare la parola “Cossiga” e seguire i links alle sue proposte di legge nelle materie pertinenti.

Vi troverete davanti un’Italia in cui se sei “islamico” (non “musulmano”, si badi bene), puoi iscriverti a un albo e, fra le altre cose, potrai essere giudicato da una “corte islamica” (fonte).

Un’Italia in cui:

Il cittadino straniero iscritto nell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane acquista di diritto la cittadinanza italiana a sua domanda, da presentare tramite l’Unione al Ministero dell’interno, mantenendo altresì la cittadinanza israeliana se già ne sia titolare. (fonte)

Leggerete anche la seguente proposta di “Norme sulla cittadinanza, immigrazione e residenza degli stranieri”:

Onorevoli Senatori. – Per preservare la situazione di fatto che dura da tempo e rendere possibile l’emanazione e soprattutto l’applicazione di norme più restrittive in materia di immigrazione senza ledere i princìpi di umanità e quelli di libertà della persona umana, si propone l’adozione del seguente
disegno di legge.

Art. 1.
1. Dopo l’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente: «Art. 1-bis. – E’ cittadino per nascita chi nasce in territorio italiano. Quando per legge estera egli sia anche cittadino di un altro Stato, all’età di diciotto anni egli opta tra la cittadinanza italiana e quella estera, secondo le norme stabilite in apposito regolamento del Governo».
Art. 2.
1. La cittadinanza italiana è concessa di diritto, a seguito di apposita domanda dell’interessato, allo straniero o all’apolide che abbia ottenuto il permesso di soggiorno permanente
o annuale rinnovato e risieda in Italia da almeno cinque anni.
2. La cittadinanza si estende anche alla moglie o alle mogli ed ai figli minori legittimi o riconosciuti o adottati.
Art. 3.
1. A tutti gli immigrati, anche clandestini, che si trovino sul territorio italiano alla data dell’entrata in vigore della presente legge, e che non siano stati condannati per un reato per il quale è prevista una pena superiore ai cinque anni, è concesso, su loro domanda, il permesso di soggiorno permanente. Tale permesso, alle stesse condizioni, è esteso automaticamente alla moglie o alle mogli ed ai figli non maggiorenni o maggiorenni conviventi, legittimi, naturali o adottati, ancorche´ non residenti nel territorio italiano.
Art. 4.
1. All’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica».
2. L’applicazione della disposizione di cui al comma 1 non derogano alle altre disposizioni contenute nella presente legge.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il solito Cossiga, con le sue chiarissime idee di estrema destra.

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L'Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali di Palazzo Chigi ha pubblicato una 'Tabella delle Iniziative legislative, parlamentari e governative, attinenti il campo della materia ecclesiastica, della libertà religiosa, dei diritti umani, della bioetica e biotecnologie, XVI...