Egitto: articolo 2
La commissione messa in piedi dai militari egiziani per proporre gli emendamenti alla Costituzione egiziana dovrebbe secernere il risultato dei suoi lavori a breve.
Gli emendamenti, poi, andrebbero varati tramite referendum, nel giro di 2 mesi (qui e qui).
Fra questi ci potrebbe essere l’emendamento all’articolo 2, che recita:
L’islam è la religione dello stato, l’arabo e la sua lingua ufficiale, la shari`a è la fonte principale della sua legislazione.
Agenzia Fides traccia un panorama delle posizioni in campo, che – ovviamente – sono 3:
- chi vuole eliminare o modificare l’articolo;
- chi dice che non è il momento di parlare di questo argomento;
- chi non vuole eliminare o modificare l’articolo.
In realtà ciò che la commissione deve fare non è discutere sulla laicità dello Stato egiziano. O almeno, non è solo per questo che la commissione è stata nominata: le proposte dovrebbero andare nella direzione di un Egitto nel quale libertà d’espressione e democrazia sono assicurati dalla sua legge fondamentale.
Dal 1882 a oggi la Costituzione egiziana è stata emendata diverse volte (ben 3 da Mubarak, che l’ha resa non-socialista e l’ha mantenuta leggermente pan-araba).
Nel 1923 è stata riscritta da capo e vi è stato inserito il concetto che “l’Islam è la religione di Stato”.
Nel 1971 Sadat, ridandole un’altra volta forma, aggiunse che “la shari`a è la fonte principale della sua legislazione”.
Che poi sia stato ammazzato da estremisti islamici è sintomatico.
Fino al 1971 nella Costituzione egiziana non c’era alcun accenno alla shari`a, si usava qanun, termine perfettamente laico .
Fatevi un giro, comunque:
https://in30secondi.altervista.org/2011/02/21/egitto-articolo-2/L'età della politicaegitto,islam,referendum costituzionale,sharia
C’è una cosa che non mi torna. Sul sito del parlamento egiziano, l’articolo 2 (come altri) viene contraddistinto da un asterisco che recita “(*) Amended according to the result of the plebiscite on the constitutional amendment which was conducted on May, 22nd 1980” (nella versione inglese, in quella araba la nota non c’è: http://www.egypt.gov.eg/english/laws/constitution/chp_one/part_one.aspx).
Ora, dal cofnronto con la costituzione del 1971 (quella emendata), l’articolo è rimasto identico…(se non sbaglio nell’80 il referendum costituzionale introdusse il consiglio della Shura).
C’è da dire che non bisognerebbe comunque molto fidarsi della traduzione inglese (pur ufficiale, e come tale ripresa da molti siti tra cui la stessa Wikipedia) perché contiene almeno un errore madornale: lavorando sull’articolo 46 mi sono accorto che la versione inglese recita: “The State shall guarantee the freedom of belief and the freedom of practising religious rights”, ma l’ultima parola dovrebbe essere “rites”, non “rights”, visto che l’arabo porta “sha‘a’ir”, riti religiosi…eh, l’omofonia!
http://www.egypt.gov.eg/english/laws/constitution/chp_three/part_one.aspx
http://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/constitution/chp_three/part_one.aspx
Sì, anch’io avevo notato la cosa. Il dubbio rimane ma i testi che ho linkato parlano chiaro: non c’è emendamento rispetto al 1971.
E comunque in generale è vero, ci sono una serie di questioni riguardanti la traduzione che andrebbero affrontate. Ad esempio le relazioni fra qanun (legge intesa in senso laico), shari`a (in senso religioso islamico) e tashri`(processo legislativo, dalla stessa radice di shari`a)…
Cmq l’art. 46 rimane intonso dal ’71 a oggi
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
E sì, penso che tu abbia ragione: i diritti sono i حقوق. I شعائر دينية potrebbero essere tradotti semplicemente in “culti”.
Detto questo lo Stato egiziano nei fatti non garantisce – per ora – queste libertà, vedi gli sciiti….
Tra l’altro notavo un’altra cosa interessante: l’articolo 2 della Costituzione Egiziana e l’articolo 3 di quella siriana si assomigliano moltissimo, ma divergono su due punti: in quella egiziana si proclama che “la fonte principale” della legislazione è la “shari’a”; in quella siriana invece che “una fonte principale” (stesse parole ma senza articolo) della legislazione è il “fiqh”. Non parendomi i due termini affatto equivalenti (anzi, più diversi tra loro che “legge” e “diritto” in italiano), bisognerebbe ragionarci sopra.
Be’, il fiqh è davvero tutt’altra cosa, anche se mantiene la valenza “islamica”. La shari`a è una fonte tutto sommato molto limitata, il fiqh è immenso.
Una spiegazione per l’emendamento fantasma qualcuno la dà:
“Less than a year after judicial review was established in Egypt and as a
result of intense pressure from the religious opposition, Article 2 of the
Egyptian Constitution was amended to allow principles of Muslim
jurisprudence (the Shari’a) to become the main source of legislation in
Egypt. The original text of Article 2 of the 1971 Egyptian Constitution
read: “Islam is the religion of the State, Arabic is its official language, and
the principles of Islamic Shari’a are A principal source of legislation.”
On May 22, 1980, the text of Article 2 was changed to read, “Islam is the
religion of the State, Arabic is its official language, and the principles of
Islamic Shari’a are THE principal source of legislation.” The result of this
amendment effectively transformed Egypt into a “constitutional theocracy,”
in which no legislation could contravene Islamic legal principles.
(fonte: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=557601 , che cita: Hatem Aly Labib Gabr, “The Interpretation of Article Two of the Egyptian Constitution by the Supreme Constitutional Court”, in HUMAN RIGHTS AND DEMOCRACY: THE ROLE OF THE SUPREME CONSTITUTIONAL COURT OF EGYPT, Kevin Boyle & Adel Omar Sherif eds., 1996, p. 217, nota 17 e 25)
Però nel testo arabo del 1971, almeno per come lo riporta Wikipedia, l’articolo c’è già. Non so più che pensare.
Continuando a leggere e trovando anzi interventi legislativi per rendere esplicitamente non retroattivo l’emendamento fantasma del 1980 (avrebbe implicato l’eliminazione di tutte quelle leggi precedenti che non si ispiravano direttamente alla shari’a ma anzi la contraddicevano -es. interessi bancari, etc.) comincio a persuadermi che il testo di Wiki sia semplicemente erroneo…
“The case was brought before the SCC in 1978—two years prior to the
rewording of Article 2 of the Constitution. In a lengthy judgment released
seven years after the beginning of litigation, the SCC dismissed al-Azhar’s argument on the basis of the nonretroactivity of Article 2.
The Court held that an across-the-board nullification of all existing legislation that
contradicted the Shari’a was not acceptable, as the constitutional amendment
had a prospective purpose; Article 2 could apply only to laws enacted
subsequent to the adoption of the amendment—after May 1980.
The SCC also stated that a retroactive application of Article 2 to strike down pre-1980
laws that contradicted the Shari’a would lead to inconsistency, instability,
and confusion in Egypt’s judicial system.”