C’è motivo di credere che la bozza di Costituzione presentata dall’Assemblea costituente (dalla quale si erano dimessi tutti i membri “laici”) verrà approvata con il referendum in corso.

Le ragioni sono molto semplici: i votanti non hanno avuto il tempo di ascoltare le ragioni del “sì” e le ragioni del “no”, le ragioni del “no” sono portate avanti da un’ampia compagine che, tuttavia, solo qualche giorno fa ha deciso di non boicottare il referendum.

Sul votare o meno vi sono state divisioni in occasione di diverse ultime elezioni.

Questa volta il fronte “rivoluzionario” si è compattato, ma con tempi così ridotti non ha potuto e non potrà costruire una macchina del consenso sufficiente a vincere contro un’organizzazione capillare come quella dei Fratelli Musulmani e un apparato di propaganda così potente come quello dei gruppi salafiti.

Ciò non significa, si noti bene, che le ragioni del “no” non siano maggioritarie in Egitto, ma che i Fratelli Musulmani hanno fatto bene i loro conti riguardo alla data del referendum.

Spero di sbagliarmi, ovviamente, anche se credo di no.

E poiché credo di no ho intenzione di ragionare su quella che presumibilmente sarà la nuova Costituzione egiziana, partendo da un articolo di Foreign Policy  intitolato “L’islam nella nuova Costituzione egiziana“.

L’articolo, i cui autori non sono studiosi di islam, ragiona su quegli articoli che più identificano la nuova Costituzione come “islamizzante”, il 2, il 4 e il 219, soffermandosi molto su quest’ultimo.

  • L’articolo 2 non cambia rispetto alla Costituzione del 1971: i principi della shari`a sono la fonte principale nel processo legislativo.
  • L’articolo 4 rende l’università islamica di al-Azhar (la più antica e blasonata istituzione religiosa del sunnismo) un’istituzione indipendente e autonoma con funzione consultiva in materia di “shari`a islamica”. Nella situazione precedente la materia non era in Costituzione, sebbene l’approccio fosse simile: si passa dall'”istituzionalizzazione” di al-Azhar alla sua “costituzionalizzazione”.
  • L’articolo 219 spiega quali siano i “principi della shari`a “. E’, come sottolineano i due autori, molto “tecnico” nel senso che cita alcuni concetti codificati dell’islam sunnita, usando una terminologia inequivoca. Parafrasando un po’ suona: “i principi della shari`a sono costituiti dalle dimostrazioni generali, dalle regole di base e giuridiche, dalle fonti in uso presso le scuole giuridiche sunnite”.

La prima osservazione che può fare uno storico dell’islam rispetto all’impianto disegnato da questi articoli è che i Fratelli Musulmani “cristallizzano” l’islam egiziano nella forma di un sunnismo “tradizionale” (quindi, si noti bene, non-salafita).

Nell’impianto istituzionale dell’islam “classico” sunnita, le quattro scuole giuridiche, nelle persone dei “dottori della legge” (gli `ulama’) amministrano e legiferano all’ombra del sultano, un monarca assoluto che a sua volta figura come gestore del potere e della forza. Questo assetto si struttura e si solidifica in periodo “post-califfale” ovvero dal momento in cui il califfo, che virtualmente è il “Comandante dei Credenti” e successore del profeta Muhammad, diviene una figura di secondo piano nella gestione del potere. Parliamo almeno del XIII secolo, cioè del periodo delle invasioni mongole, anche se sappiamo che il Califfo è già spogliato del suo potere reale già da diversi secoli prima. Parliamo, anche, di qualcosa che non ha a che vedere con “la Costituzione di Medina”, con le prime comunità di musulmani “virtuosi” cui si rifanno le correnti salafite.

Questa struttura oggi non esiste e non può esistere davvero – come osservano gli autori dell’articolo succitato, potere esecutivo e legislativo non sono in mano ad autorità religiose – il ché pone i Fratelli Musulmani in una posizione simile a quella dei salafiti: sia lo “Stato islamico” di tipo califfale immaginato dai salafiti che la nuova Costituzione dei Fratelli Musulmani si basa su una “utopia”.

Il suo effetto, presumibilmente, sarà dunque più da ricercarsi nel mutamento dei costumi, cioè nella società, che non a livello istituzionale.

E qui subentra il discorso, che ho già affrontato, riguardante il modello di welfare e di economia:

La nuova Costituzione disegna un’economia “liberista” e “compassionevole”. L’art. 25 è particolarmente interessante nell’ottica della “islamizzazione” del sistema, perché cita le tradizionali istituzioni caritatevoli musulmane (i waqf khayri, parliamo di moschee, scuole, opere di utilità pubblica di qualsiasi genere, come strade, biblioteche etc.) impegnando lo Stato a revivificarle e incoraggiarle.

Si prefigura dunque un’idea “islamizzata” del welfare e della coesione sociale. Ma “islamizzata nel mercato”: queste istituzioni, che sono certamente a fin di bene, nascono infatti dall’iniziativa dei privati, sebbene siano regolate da leggi statali.

Che l’obiettivo finale della nuova Costituzione sia la costruzione di società islamizzata e non di uno Stato Islamico nel senso istituzionale del termine è chiaro osservando il testo dal punto di vista delle libertà religiose.

In questo senso la nuova Costituzione pianta alcuni paletti su cui riflettere.

Per prima cosa tiene fuori tutti i “modernismi” sia riformatori che conservatori: chi “rilegge” il Corano in chiave storica (riformatori) e chi vuole spazzare via i secoli di elaborazione delle quattro scuole giuridiche sunnite per tornare a una “purezza” di sapore wahhabita (conservatori) non trova spazio nell’Egitto dei Fratelli.

In secondo luogo marginalizza tutta la giurisprudenza sciita, “costituzionalizzando” la sua assenza.

Non è, questo, un dettaglio secondario, specialmente se lo associamo ad un altro articolo della nuova Costituzione che i due autori di FP non prendono in considerazione, il n. 3.

In esso si stabilisce che i “canoni” cristiano ed ebraico siano i principi su cui si bassa il processo legislativo riguardante gli egiziani appartenenti a quelle due religioni in quanto a statuto personale, fatti di religione, e scelta di guide spirituali.

In Egitto ha sempre funzionato il criterio suddetto ma la cosa, che non era in Costituzione,  ci riporta ad altri costrutti istituzionali dell’islam storico, quelli scaturiti dall’inquadramento giuridico dei dhimmi (la “Gente del Libro”, comunità religiose “protette” nell’islam), che raggiungono la sua forma più elaborata in periodo ottomano. Citando una vecchia scheda di un caro amico:

Quando Mehmet II Fatih (Il Conquistatore) divenne padrone di Costantinopoli, organizzò la direzione spirituale dei suoi sudditi non musulmani secondo la shari`a. Alla umma, la comunità dei credenti musulmani, venne affiancato il millet, la “nazione”. Il millet raccoglie le varie comunità di credenti non-musulmani, guidate dai propri rappresentanti tradizionali, che diventano anche funzionari ottomani. Avremo così, ad esempio, inquadrati giuridicamente: il millet degli Ebrei con a capo il rabbino capo di Istanbul e quello dei Cristiani, il quale aveva come massimo esponente il patriarca greco-ortodosso di Istanbul e raggruppava, oltre agli ortodossi, anche i romano-cattolici. La nazione armena era invece rappresentata dai monofisiti, dagli armeni cattolici e da altre chiese cristiane orientali. Nel XIX secolo, grazie anche all’influenza degli Europei, vennero considerati millet anche i protestanti … Con l’apparire delle idea di nazione di ispirazione occidentale i vari millet si autoriconobbero come unità distinte in seno all’Impero ottomano. A varie riprese nacquero (o rinacquero) la nazione serba, quella greca, quella albanese (la quale era formata in massima parte da musulmani!) e quelle dei vari popoli che precedentemente si erano (o più precisamente venivano) considerati ottomani.

La nuova Costituzione egiziana anche qui “costituzionalizza” qualcosa di già operante in Egitto: l’idea in base alla quale sono le comunità, e non gli individui, ad avere “libertà di culto”.

Si prefigura un paese in cui vengono violati, secondo Costituzione, i diritti individuali di tutti i cittadini non copti, non ebrei, non musulmani sunniti, facendo ricorso a un’idea di “tolleranza” storicamente determinata e non a un’idea di “libertà”.

E anche questo, più che sulla vita istituzionale, avrà una ricaduta sulla società.

Lorenzo DeclichIn fiammeislametro,Prequel
C'è motivo di credere che la bozza di Costituzione presentata dall'Assemblea costituente (dalla quale si erano dimessi tutti i membri 'laici') verrà approvata con il referendum in corso. Le ragioni sono molto semplici: i votanti non hanno avuto il tempo di ascoltare le ragioni del 'sì' e le ragioni del...